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Lombardia: nuovi obblighi dal 4 luglio Cosa cambia

Aggiornamento normativo · Regione Lombardia

L.R. 17/2026, articolo 59-bis: gli obblighi sugli impianti aeraulici

In vigore dal 4 luglio 2026. Riguarda i titolari di impianti aeraulici con sedi in Lombardia.

Il 30 giugno 2026 la Regione Lombardia ha approvato la L.R. n. 17, in vigore dal 4 luglio, che inserisce nel Testo Unico regionale in materia di sanità il nuovo articolo 59-bis: pratiche finora affidate a linee guida diventano prescrizione di legge.

Soggetto obbligato

Il titolare dell'impianto aeraulico, in ogni contesto e non soltanto in ambito sanitario.

Impianti interessati

Tutti gli impianti che convogliano aria in ambienti indoor — condizionamento, termoventilazione, ventilazione — di nuova installazione o già in esercizio.

Decorrenza

4 luglio 2026. Non è previsto alcun periodo transitorio.

Regime sanzionatorio

Nessuna sanzione propria: gli obblighi si sommano a quelli del D.Lgs. 81/2008, che ha un proprio apparato sanzionatorio. Resta rilevante la responsabilità in caso di evento.

Riferimenti nazionali

Il quadro normativo nazionale già in vigore

D.Lgs. 81/2008 — Allegato IV, punto 1.9.1.4

Negli ambienti di lavoro chiusi deve essere garantita aria salubre in quantità sufficiente, anche mediante impianti di aerazione.

D.Lgs. 81/2008 — Allegato IV, punto 1.9.1.5

Gli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere mantenuti funzionanti e sottoposti a controlli, con eliminazione tempestiva di qualsiasi impurità che possa comportare un pericolo per la salute.

D.Lgs. 81/2008 — artt. 63 e 64

Requisiti dei luoghi di lavoro e obblighi del datore di lavoro: manutenzione e igiene degli impianti sono parte delle condizioni di salubrità da assicurare e documentare.

Accordo Stato-Regioni 7 febbraio 2013

Linee guida per la prevenzione della contaminazione microbiologica negli impianti aeraulici: frequenze di ispezione visiva, criteri di valutazione e modalità di bonifica.

Articolo 59-bis

I tre adempimenti

Tre adempimenti in capo al titolare dell'impianto aeraulico, in ogni contesto e non solo sanitario, sia per impianti nuovi sia per quelli già in esercizio.

Obbligo 1

Ispezione tecnica periodica

Sottoporre l'impianto a ispezioni tecniche periodiche atte a verificare le condizioni igieniche delle superfici interne, adottando ogni misura tecnica necessaria a garantire la salubrità dell'aria trattata.

Che cosa comporta: verifica documentata dello stato interno di UTA, canalizzazioni di mandata e ripresa, unità terminali, batterie, umidificatori e sezioni filtranti.

Obbligo 2

Valutazione del rischio igienico-sanitario

Effettuare la valutazione del rischio connesso all'esercizio dell'impianto in relazione alla tipologia di attività svolta, al livello di affollamento, alle caratteristiche impiantistiche e alla normativa vigente.

Che cosa comporta: un documento dedicato all'impianto aeraulico, distinto dal DVR generale. È l'atto che giustifica le frequenze adottate.

Obbligo 3

Controlli e manutenzione tracciabili

Garantire, sulla base della valutazione del rischio, l'adozione e l'esecuzione di idonei controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica, assicurandone adeguata tracciabilità.

Che cosa comporta: registro delle manutenzioni, verbali, certificazioni e referti di laboratorio conservati e reperibili in caso di verifica.

Testo di legge

«Il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor, compresi gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione, sia di nuova installazione sia già in esercizio, è tenuto ad adottare ogni misura tecnica necessaria a garantire la salubrità dell'aria trattata, sottoponendo l'impianto a ispezioni tecniche periodiche atte a verificare le condizioni igieniche delle superfici interne degli impianti in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.»

Art. 59-bis, comma 1, L.R. 33/2009, come inserito dall'art. 15, comma 1, lettera b) della L.R. 30 giugno 2026 n. 17. BURL n. 27, supplemento del 3 luglio 2026.

Testo ufficiale — Consiglio Regionale della Lombardia →

Regime sanzionatorio

Che cosa comporta l'assenza di sanzioni proprie

L'articolo 59-bis non introduce un apparato sanzionatorio autonomo. Gli obblighi si sommano a quelli già previsti dal D.Lgs. 81/2008 in capo al datore di lavoro, che dispone di un proprio regime sanzionatorio. Il profilo che resta più rilevante è la responsabilità in caso di evento: contestazione, contenzioso o danno alla salute vengono valutati sulla base delle evidenze documentali disponibili al momento del fatto.

Attuazione

Come rispondere a ciascun obbligo

Risposta all'obbligo 1

Ispezione documentata dello stato interno

Videoispezione robotizzata di canalizzazioni, UTA e unità terminali, con report fotografico ed esame gravimetrico secondo protocollo NADCA, che assume come riferimento la soglia di 1 g/m² di deposito sulle superfici interne. L'esito è un documento datato e opponibile in sede di verifica.

Risposta all'obbligo 2

Valutazione del rischio igienico-sanitario dell'impianto

Campionamenti su aria e superfici analizzati da laboratorio esterno accreditato ACCREDIA, letti insieme a destinazione d'uso, affollamento e caratteristiche impiantistiche. Ne deriva un documento dedicato all'impianto aeraulico, distinto dal DVR generale, che giustifica le frequenze adottate.

Risposta all'obbligo 3

Tracciabilità di controlli e manutenzione

Registro delle manutenzioni, piano di sorveglianza con scadenze e responsabilità, verbali e referti conservati. L'installazione di portine di ispezione a tenuta a norma UNI EN 12097 rende i controlli successivi rapidi e ripetibili.

Prossimo passo

Una verifica sul sito oppure la guida agli adempimenti

La verifica pratica — quali documenti devono essere disponibili e come si dimostra la conformità — è raccolta nella guida operativa in PDF.

Richiedi la valutazione gratuita

Con la richiesta ricevete anche la guida operativa all'art. 59-bis in PDF.

Valutazione preliminare

Verifichiamo quali evidenze sono già disponibili e quali mancano

Gli obblighi sono in vigore dal 4 luglio 2026 e non è previsto alcun periodo transitorio. Un sopralluogo tecnico e un report: nessun costo, nessun impegno.

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Il primo consenso è necessario per dare seguito alla richiesta. Il secondo è facoltativo e la sua mancanza non pregiudica in alcun modo la valutazione.

Nessun costo, nessun impegno.